Art. 30.
(Ufficio di presidenza).

      1. L'ufficio di presidenza è costituito dal presidente del consiglio regionale, da due vicepresidenti e da due segretari.
      2. I vicepresidenti e i segretari sono eletti a scrutinio segreto e in modo che, per entrambe le cariche, sia assicurata la presenza della minoranza.
      3. L'ufficio di presidenza:

          a) collabora con il presidente del consiglio regionale nell'esercizio dei suoi compiti;

          b) assicura le prerogative e i diritti dei consiglieri regionali;

          c) tiene i rapporti con i gruppi consiliari;

          d) definisce gli obiettivi e gli indirizzi per l'organizzazione degli uffici consiliari e

 

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verifica annualmente i risultati della gestione;

          e) amministra i fondi stanziati per il funzionamento del consiglio regionale;

          f) esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dal presente Statuto, dalle leggi regionali e dal regolamento interno.