1. L'ufficio di presidenza è costituito dal presidente del consiglio regionale, da due vicepresidenti e da due segretari.
2. I vicepresidenti e i segretari sono eletti a scrutinio segreto e in modo che, per entrambe le cariche, sia assicurata la presenza della minoranza.
3. L'ufficio di presidenza:
a) collabora con il presidente del consiglio regionale nell'esercizio dei suoi compiti;
b) assicura le prerogative e i diritti dei consiglieri regionali;
c) tiene i rapporti con i gruppi consiliari;
d) definisce gli obiettivi e gli indirizzi per l'organizzazione degli uffici consiliari e
e) amministra i fondi stanziati per il funzionamento del consiglio regionale;
f) esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dal presente Statuto, dalle leggi regionali e dal regolamento interno.